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Maratona Parco del Ticino: il parere del C.R. Fidal Piemonte

Rubriche - Commenti e Opinioni

Relativamente ai precedenti articoli apparsi su questo webmagazine sul tema "Ecomaratona Parco del Ticino", al fine di chiarire la situazione e di dar voce a tutte le parti coinvolte, pubblichiamo di seguito l'intervento che il Dottor Sebastiano Scuderi ci ha inviato in qualità di Responsabile dell'applicazione dei regolamenti per il Comitato Regionale Fidal del Piemonte.

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Nel 1896 De Coubertin fece rinascere le Olimpiadi, si costituì il CIO a Losanna e tanti Comitati Nazionali che per ogni sport olimpico designarono una e una sola Federazione col compito fondamentale di gestire e regolamentare l'attività AGONISTICA sul proprio territorio, per l'Atletica Leggera questa prerogativa ESCLUSIVA fu assegnata e riconosciuta alla FIDAL.

Nel Novecento sorsero poi i Circoli Aziendali per l'impiego dal tempo libero e, soprattutto nel dopoguerra, sorsero gli Enti di Promozione Sportiva, dei "Coni" in sedicesimo che avevano ed hanno il compito di promuovere lo Sport NON AGONISTICO come aggregazione sociale e in tal senso e solo per questo scopo sono finanziati dal CONI.

Ho premesso tutto ciò per sgombrare un equivoco che fa comodo agli Enti poco seri, che cercano in tutti i modi di "scimmiottare" la Federazione copiandone i regolamenti e approvando manifestazioni AGONISTICHE per le quali NON HANNO TITOLO NE' RICONOSCIMENTO.

La FIDAL è fornita di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI. Ha sede legale in Roma. E’ associazione di diritto privato a durata illimitata, ai sensi dell’art. 18 D. Lgs 242/99, e successive modificazioni, ed è l’unica riconosciuta a disciplinare l’attività di atletica leggera in Italia.

Qualunque manifestazione AGONISTICA per legge deve essere approvata dalla FIDAL, tutte le altre sono ILLEGALI.

La Convenzione ribadisce chiaramente le due funzioni nettamente diverse e complementari della FIDAL e degli EPS.

Venendo al mio settore nelle Norme Attività 2012 è scritto chiaramente:

1.8 Copertura Assicurativa Federale

In ottemperanza alle norme previste dal Decreto Ministeriale del 16 aprile 2008, la Federazione ha stipulato l’assicurazione obbligatoria nell’interesse dei propri associati.
L’assicurazione è operativa a condizione che le attività sportive, gli allenamenti e le indispensabili azioni preliminari e finali si svolgano nelle circostanze previste dai Regolamenti e dai calendari federali o da specifici accordi stipulati dalla Federazione con Enti od Associazioni, purché definiti in data certa, antecedente all’evento che ha generato l’infortunio.
Pertanto, richiamando anche quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Organico, i tesserati FIDAL non sono autorizzati a partecipare a gare non approvate dalla FIDAL. Qualora ciò accada, essi si assumono la diretta e personale responsabilità in merito alle conseguenze degli eventuali infortuni accaduti e non sono tutelati dalla copertura assicurativa federale e tale inadempienza verrà inoltre segnalata agli organi di giustizia.
Ben prima dell'"affaire" Parco Ticino abbiamo emesso il seguente:


COMUNICATO DA DIFFONDERE A TUTTI I TESSERATI

Premessa:
La FIDAL è l’unica che può approvare manifestazioni podistiche aventi carattere agonistico, cioè manifestazioni che prevedono una classifica e dei premi da distribuire a seconda della propria posizione d’arrivo in classifica.
La UISP e gli altri Enti di Promozione Sportiva possono organizzare manifestazioni podistiche aventi carattere agonistico, ma devono richiederne l’approvazione alla FIDAL.
La UISP e gli altri Enti di Promozione Sportiva possono liberamente organizzare manifestazioni podistiche aventi carattere promozionale non agonistico, cioè che non prevedono una classifica e, se presenti dei premi, ne prevedano una distribuzione mediante sorteggio.
Ove la UISP e gli altri Enti di Promozione Sportiva organizzino manifestazioni podistiche aventi carattere agonistico senza richiederne l’approvazione alla FIDAL, violano le leggi e le convenzioni vigenti.

Pertanto:
I tesserati alla FIDAL non possono in alcun modo partecipare a manifestazioni podistiche di carattere agonistico indette da chicchessia se le stesse non hanno ricevuto l’approvazione della FIDAL.

Quanto sopra indipendentemente da quanto possano affermare gli organizzatori verbalmente o tramite indicazioni scritte sui volantini I tesserati alla FIDAL possono invece liberamente partecipare a tutte le manifestazioni podistiche aventi carattere promozionale non agonistico.

Inoltre:
Ai tesserati alla FIDAL è possibile eventualmente tesserarsi anche alla UISP e agli altri Enti di Promozione Sportiva ma, essendo sempre tesserati FIDAL, resta l’obbligo di osservarne le disposizioni. Quindi l’eventuale doppio tesseramento non deroga a quanto sopra affermato, cioè non autorizza la partecipazione a manifestazioni podistiche di carattere agonistico non approvate FIDAL.
Si ricorda che se qualcuno dovesse ugualmente prendere parte a manifestazioni podistiche aventi carattere agonistico non approvate FIDAL, andrebbe incontro al deferimento suo e della ns. Società da parte della FIDAL, e si assumerebbe la diretta e personale responsabilità in merito alle conseguenze degli eventuali infortuni accaduti non essendo tutelato dalla copertura assicurativa federale.

Infine allo stesso John Braga abbiamo fatto presente quanto previsto dallo Statuto Federale e della Società di cui è presidente:

1. Per far parte della FIDAL le società, le associazioni e i gruppi sportivi scolastici, costituiti nelle forme previste dalla normativa vigente, senza scopo di lucro, che - di seguito - verranno indicati come “società”, dotati di sede legale nel territorio italiano, devono presentare domanda di affiliazione, in conformità alle modalità stabilite dal Regolamento Organico e dalla vigente legislazione in materia.

Le associazioni e le società regolarmente affiliate devono prevedere nei loro statuti l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione.

Le Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2012 approvate dal Consiglio Federale stabiliscono quanto segue:

Art. 5 - RICHIESTE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI

1. Ogni anno, le Società e i Comitati Regionali e Provinciali interessati ad organizzare una manifestazione istituzionale di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale) o territoriale, presentano la “Richiesta di Organizzazione” relativa all’anno successivo.

2. Per le manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale) le richieste, di cui al punto precedente, devono essere inoltrate alla Federazione Nazionale, entro e non oltre la data annualmente stabilita dalla Federazione ed indicata nei relativi moduli, esclusivamente tramite i Comitati Regionali di appartenenza, i quali, dopo avere esaminato la documentazione e risolto eventuali concomitanze, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere motivato in merito.
Per le Manifestazioni di corsa e marcia su strada la richiesta deve essere corredata dalla certificazione di misurazione del percorso o dalla richiesta di misurazione (l’omologazione del percorso dovrà comunque essere effettuata almeno 90 giorni dello svolgimento della manifestazione).

3. Per le manifestazioni di livello territoriale le richieste vanno indirizzate ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche disposizioni da essi emanate.

In conclusione il Parco del Ticino NON ha alcun elemento di legalità non essendo approvato dalla FIDAL, non essendo inserito nei Calendari federali, non rientrando assolutamente nella Convenzione FIDAL EPS, con la conseguenza non indifferente che TUTTI i tesserati FIDAL NON sono coperti dalla convenzione assicurativa FIDAL - Groupama e in caso di incidente ne risponde solo ed esclusivamente il signor John Braga, questo vale più di tutte le squalifiche o ammende che si potrebbero minacciare.

Ultimo aggiornamento (Giovedì 12 Aprile 2012 20:18)

 
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